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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.300. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
15.300.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.