Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter sono convocate e indette dal presidente della provincia o dal commissario:
a) entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni che si terranno nel 2014 per il rinnovo di sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Ove sia previsto il turno di ballottaggio anche solo per un comune della provincia nell'ambito delle predette elezioni i trenta giorni si computano dal predetto turno.
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.