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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12-bis.303. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
12-bis.303.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni.
  3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
  4. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre province.
  5. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
  6. Il consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
  9. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, del testo unico la parola: «assoluta» è soppressa.
   b) al comma 11, del testo unico, il primo periodo è soppresso.
   c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

  10. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 12-
ter;