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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.305. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2013  [ apri ]
2.305.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014. L'ordinamento delle Città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare status di capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114 della Costituzione, è disciplinata dal presente Capo, in quanto compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché gli articoli 23 e i commi 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.