Sopprimere i commi 5 e 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Lo statuto) – 1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali;
d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni;
e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro sei mesi dalle elezioni del consiglio metropolitano e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.