Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la Regione Sardegna e la Regione Siciliana possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.