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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.55. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2013  [ apri ]
1.55.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2014.
  3-bis. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:
   a) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.
  3-ter. Le restanti funzioni, di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico sono esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.

  Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 2, premettere il seguente: 1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso».