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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.366. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2013  [ apri ]
1.366.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1 – 1. Fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, nei casi in cui in una data compresa tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2014.
  2. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.
  3. Lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai Comuni e alle Unioni di Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province.
  4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, le Regioni dispongono il trasferimento delle funzioni da esse conferite alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni medesime, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 giugno 2014, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
  5. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia
  6. Entro il 31 marzo 2014, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge che ridefinisce le aree metropolitane previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai fini dell'istituzione di città metropolitane, e che tenga conto delle proposte che, a tal fine, sono trasmesse dalle Regioni. Se alla data di cui al primo periodo non sono pervenute proposte da parte delle Regioni, il disegno di legge di cui al citato primo periodo è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni dalla trasmissione del testo.
  7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che svolgano funzioni già attribuite ed esercitate, direttamente o per delega da Regioni ed enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 23-ter.