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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.350. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2013  [ apri ]
1.350.

  Sopprimere i commi 4 e 6.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 18 con il seguente:
  Art. 18 – 1. Le Unioni di Comuni sono enti associativi costituiti da due o più Comuni di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Ogni Comune può far parte di una sola unione di Comuni.
  2. Sono principi fondamentali per la disciplina delle Unioni i seguenti:
   a) sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito dai sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di cinque rappresentanti per Comune, compreso il Sindaco al fine di rappresentare le minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri (o amministratori comunali – per garantire presenza di assessori esterni) in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;
   b) è previsto uno statuto che detta i principi e le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, specificando le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, e cause di incompatibilità nonché dettando disposizioni per la rappresentanza di genere;
   c) alle Unioni si applicano i principi e le norme dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettate dallo Stato; adottano un piano esecutivo di gestione e applicano il controllo di gestione.

  3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia esercitano obbligatoriamente entro il 1o gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, le parole: «fino a 1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5.000 abitanti»;
  5. Fino al 1o gennaio 2015 i comuni di cui al comma 3 possono esercitare le funzioni fondamentali di cui al predetto comma 3 mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al comma 3.
  6. Sulla base dei principi fondamentali di cui ai commi 1 e 2 e con esclusione delle modalità di esercizio da parte delle Unioni di comuni delle funzioni fondamentali dei comuni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, le Unioni sono disciplinate con legge regionale. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali.
  7. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali.
  8. Restano ferme le funzioni spettanti alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e le funzioni da queste esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
   sopprimere l'articolo 20.