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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1253

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2014  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un fondo destinato all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di mancato lavoro in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al miglioramento delle prestazioni in favore dei soggetti la cui pensione è calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri per l'impiego del fondo.
  2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è istituita, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e di pensione di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Il gettito dell'addizionale è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento sulla parte di reddito eccedente (importo di 90.000 euro e fino all'importo di 120.000 euro lordi annui. L'aliquota è incrementata progressivamente dello 0,5 per cento per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito, stabiliti nell'importo di 30.000 euro lordi annui oltre il limite dello scaglione precedente, ed è applicata, nella misura così determinata, sulla parte di reddito eccedente. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'addizionale, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo avvia un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo. Decorso il periodo stabilito al comma 2, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è prorogata automaticamente per periodi annuali fino all'attuazione della riforma del sistema previdenziale.