stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1253

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2014  [ apri ]
1.8.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e di pensione di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Il gettito dell'addizionale è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento sulla parte di reddito eccedente l'importo di 90.000 euro e fino all'importo di 120.000 euro lordi annui. L'aliquota è incrementata progressivamente dello 0,5 per cento per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito, stabiliti nell'importo di 30.000 euro lordi annui oltre il limite dello scaglione precedente, ed è applicata, nella misura così determinata, sulla parte di reddito eccedente. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'addizionale, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.

  Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati, con le seguenti: Le maggiori entrate derivanti dal comma 1 sono destinate all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di mancato lavoro in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e.