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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1253

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2014  [ apri ]
1.6.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Contributo di solidarietà e istituzione di fondi comuni per d'equità previdenziale).

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a partire dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione.
  2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è calcolato in relazione al loro rapporto con il trattamento minimo (TM) applicando le seguenti percentuali:
   a) 0,50 per cento per gli importi da 8 fino a 10 volte il TM;
   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il TM;
   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il TM;
   d) 1,25 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il TM;
   e) 1,50 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il TM;
   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il TM;
   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il TM;
   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il TM;
   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il TM;
   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il TM;
   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte il TM;
   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il TM;
   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il TM;
   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il TM;
   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il TM;
   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il TM;
   s) 15 per cento per gli importi oltre 80 volte il TM.

  3. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

Art. 2.
(Perequazione automatica delle pensioni).

  1. Ferma restando la vigente disciplina sulla perequazione delle pensioni, tenuto conto della necessità di individuare meccanismi idonei a recuperare e a garantire il potere d'acquisto reale delle pensioni di importo medio o basso nonché una più equa distribuzione della ricchezza, in via sperimentale, dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, l'aliquota di rivalutazione definita annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è stabilita in relazione al rapporto del reddito da pensione con il TM, applicando le seguenti percentuali:
   a) è maggiorata:
    1) del 30 per cento per gli importi fino a 2 volte il TM;
    2) del 20 per cento per gli importi superiori a 2 volte fino a 4 volte il TM;
   b) è diminuita:
    1) dei 20 per cento per gli importi superiori a 6 fino a 8 volte il TM;
    2) del 50 per cento per gli importi superiori a 8 fino a 10 volte il TM;
    3) del 70 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 20 volte il TM;
    4) dell'80 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 30 volte il TM;
    5) del 90 per cento per gli importi oltre 30 volte il TM.

  2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non può comunque essere superiore a quello previsto a carico del bilancio dello Stato a seguito dell'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma l, della legge 23 dicembre 1998. n. 448.

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:
   a) l'istituzione e la relativa disciplina dei fondi comuni per l'equità previdenziale di cui all'articolo 1, comma 3;
   b) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso nonché meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
   c) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;
   d) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.