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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1253

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2014  [ apri ]
1.3.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 486 è inserito il seguente:
  «486-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, una relazione sugli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 486».

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni).

  1. Nel rispetto dei principi indicati dalla Corte costituzionale, in un'ottica di solidarietà interna al sistema pensionistico e alla luce degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:
   a) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso, anche tenendo conto di meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
   b) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;
   c) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo;
   d) correggere eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall'applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo nella determinazione dei trattamenti pensionistici di importo superiori a 10 volte il trattamento minimo.
   e) riconoscere e garantire, mediante una più efficace copertura previdenziale, i periodi di lavoro di cura.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.