Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;».