Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:
c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.