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Legislatura XVII

Proposta emendativa 84.15.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2013  [ apri ]
84.15.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 8 comma 1, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole: «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola: «istante» si aggiungono le seguenti parole: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.