stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 59.05.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
59.05.
approvato

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli).

  1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.
  2. Il Programma è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:
   a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando;
   b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per poter scegliere liberamente ateneo e corso di studio;
   c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, comunque totale per coloro che si trovano al di sotto del livello ISEE di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;
   d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;
   e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare in atenei fuori della regione d'origine;
   f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;
   g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;
   h) il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando;
   i) le borse di studio di cui al comma 1 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;
   j) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

  3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è realizzato attraverso la fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di «Fondazione per il merito e il diritto allo studio».
  4. Il Programma nazionale di cui al presente articoli è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo premiale di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito nella Legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni così come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.