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Legislatura XVII

Proposta emendativa 54.7.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2013  [ apri ]
54.7.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, la norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generate alcun aggravio di costi per l'ente.».