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Legislatura XVII

Proposta emendativa 50.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
50.20.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

  1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 28:
    1) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;
    2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.»;
   b) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore»;
   c) dopo il comma 28-ter sono inseriti i seguenti:
  «28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.
  28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.
  28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
  3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 2 del presente articolo, è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del comma 1 del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.