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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.94.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2013  [ apri ]
32.94.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
  «0a) l'articolo 3, comma 12-bis, è sostituito dal seguente: “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”».