Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI;»