stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.11.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
24.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007. n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».

I Relatori
24.11.
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007. n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».

I Relatori