Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007. n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007. n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».