stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.158.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
18.158.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies, e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-quinquies.
  8-ter. Le risorse previste dal comma 8-bis sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione come da Allegato 1 alla presente legge. Le quote imputate alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009. L'assegnazione agli enti locali viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il termine del 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse liberate saranno ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista nel decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che vengono pubblicati sinteticamente sul sito dei due Ministeri.
  8-quater. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui al precedente comma ovvero le risorse derivanti dalle revoche sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste collocate successivamente in graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
  8-quinquies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura del programma stralcio – Fondo speciale della ricerca applicata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Allegato 1

REGIONI
  ABRUZZO4.000.000  
  BASILICATA2.000.000  
  CALABRIA13.000.000  
  CAMPANIA18.000.000  
  EMILIA-ROMAGNA7.000.000  
  FRIULI-VENEZIA GIULIA2.500.000  
  LAZIO14.000.000  
  LIGURIA4.000.000  
  LOMBARDIA15.000.000  
  MARCHE3.000.000  
  MOLISE2.000.000  
  PIEMONTE9.000.000  
  PUGLIA12.000.000  
  SARDEGNA5.000.000  
  SICILIA16.000.000  
  TOSCANA10.000.000  
  UMBRIA2.500.000  
  VALLE D'AOSTA1.000.000  
  VENETO10.000.000  
TOTALE NAZIONALE . . .150.000.000  
I Relatori
18.158.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies, e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-quinquies.
  8-ter. Le risorse previste dal comma 8-bis sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico come da Allegato 1 alla presente legge. Le quote imputate alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009. L'assegnazione agli enti locali viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il termine del 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse liberate saranno ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista nel decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che vengono pubblicati sinteticamente sul sito dei due Ministeri.
  8-quater. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui al precedente comma ovvero le risorse derivanti dalle revoche sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste collocate successivamente in graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
  8-quinquies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura del programma stralcio - Fondo speciale della ricerca applicata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Allegato 1

REGIONI
  ABRUZZO4.000.000  
  BASILICATA2.000.000  
  CALABRIA13.000.000  
  CAMPANIA18.000.000  
  EMILIA-ROMAGNA7.000.000  
  FRIULI-VENEZIA GIULIA2.500.000  
  LAZIO14.000.000  
  LIGURIA4.000.000  
  LOMBARDIA15.000.000  
  MARCHE3.000.000  
  MOLISE2.000.000  
  PIEMONTE9.000.000  
  PUGLIA12.000.000  
  SARDEGNA5.000.000  
  SICILIA16.000.000  
  TOSCANA10.000.000  
  UMBRIA2.500.000  
  VALLE D'AOSTA1.000.000  
  VENETO10.000.000  
TOTALE NAZIONALE . . .150.000.000  
I Relatori