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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Accesso alle banche dati pubbliche – modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.»;
   b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2».

I Relatori
16.01.
approvato

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Accesso alle banche dati pubbliche – modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime»;
   b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2».

I Relatori