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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
12.07.
approvato

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati).

  1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:
  «13-bis. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, una quota annua sino all'importo massimo di 150 milioni a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».