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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.43.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
1.43.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente: 2. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n, 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009.