All'emendamento 52.44, dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. Ai soggetti ammessi alla facoltà di rateizzazione dei versamenti contributivi connessi a piani di rientro non sono applicate sanzioni o penalità di alcun genere. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis dell'articolo 52, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e 30 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante aumento, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.