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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.5.89.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
0.5.89.4.

  All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in alternativa fino a: 1o settembre 2013 con le seguenti:, a decorrere dal 1o gennaio 2013, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio di opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato sulla base della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentari da fonti rinnovabili (LAFR), praticando una riduzione del 10 per cento per gli impianti a certificati verdi e del 25 per cento per gli impianti a tariffa onnicomprensiva;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: con corrispondente successiva diminuzione fino a: nell'anno 2012 con le seguenti: a partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2015 la producibilità massima attesa determinata ai sensi del presente comma, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento dal 2015 in avanti.

em. 5.89.