All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: per un incremento fino a: riconosciuto il predetto incremento con le seguenti: con potenza installata superiore a 1 Mw, un incremento del 30 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2013 e del 25 per cento per i successivi anni con una corrispondente riduzione della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentari da fonti rinnovabili (IAFR). Nel caso di impianti con potenza installata inferiore a 1 Mw, questi possono optare per un incremento del 15 per cento dell'incentivo spettante per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2013 e del 10 per cento per i successivi anni con una corrispondente riduzione della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR).