All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.
2-ter. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni attuative finalizzate alla applicazione delle disposizioni del presente comma.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.