Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, valutati in 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, in 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, in 150,5 milioni di euro per l'anno 2012, in 120,2 milioni di euro per l'anno 2013, in 108,3 milioni di euro per l'anno 2014, in 96,9 milioni di euro per l'anno 2015, in 50,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 13,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 17,1 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, ai sensi del comma 2, e quanto a 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, provvede con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a rideterminare annualmente l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nella misura necessaria a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.