Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge, valutato in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e in 148,5 milioni di euro per l'anno 2012 con le seguenti: dell'articolo 2, valutato in 90,1 milioni di euro per l'anno 2010, in 91,8 milioni di euro per l'anno 2011, in 94,7 milioni di euro per l'anno 2012, in 99,9 milioni di euro per l'anno 2013, in 104,5 milioni di euro per l'anno 2014, in 108,8 milioni di euro per l'anno 2015, in 112,8 milioni di euro per l'anno 2016, in 116,8 milioni di euro per l'anno 2017, in 120,5 milioni di euro per l'anno 2018 e in 124 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi di cui al medesimo comma 1, con l'aumento dal 17 per cento al 18 per cento dell'aliquota con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2010 al 2019, sino a concorrenza degli importi di cui al medesimo comma 1, con l'aumento dal 17 per cento al 18,2 per cento dell'aliquota.