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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.11. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2010  [ apri ]
2.11.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Il diritto previdenziale di cui al comma 1 è riconosciuto a uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di assistenza continuativa di cui al secondo periodo del comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 solamente se i genitori sono deceduti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se non sono più conviventi con il familiare disabile.

La Commissione