Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. L'esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico si applica, solo ed esclusivamente nei casi previsti dal comma 3-bis, anche per il personale della scuola. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».