stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.4. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
5534-bis/VII/8.4.
approvato

  Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:
  22-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010.
  22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l'applicazione dei commi 22-quater e 22-quinquies del presente articolo.
  22-quater. L'onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
  22-quinqueis. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

ident. 8.1.