Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute non trovano applicazione nei confronti degli organismi:
a) istituiti in attuazione di trattati e convenzioni internazionali o che rappresentino l'Italia nei consessi internazionali svolgendo attività specifiche in adempimento di obblighi internazionali;
b) espressamente previsti da norme comunitarie (istituiti in attuazione di obblighi contenuti in norme comunitarie);
c) operanti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e nel settore delle attività culturali.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. con le seguenti: 490 milioni di euro per l'anno 2013, di 890 milioni di euro per l'anno 2014 e 2015.