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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.9. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
5534-bis/VII/3.9.

  Dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. Il regime d'impegno e l'articolazione dell'orario del personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto delle scuole superiori di primo e secondo grado, comprende sia le attività di insegnamento curriculare, sia i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica, nonché esami e scrutini, programmazione, progettazione e ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni collegiali e attuazione delle delibere adottate, attività interdidattiche.
  41-ter. I docenti di ruolo, di cui al comma 41-bis, sono tenuti a svolgere un numero di ore settimanali, adeguato alla natura e alla complessità del carico di lavoro. In ogni caso, ciascuna istituzione scolastica è tenuta ad assicurare un equilibrio interno per quanto concerne la diminuzione o l'aumento del carico didattico, che non può essere inferiore a 18 ore curriculari.
  41-quater. I docenti di cui ai commi 41-bis e ter sono inoltre tenuti a documentare le ore di attività connesse agli obblighi didattici, funzionali alla prestazione d'insegnamento.
  41-quinquies. L'attività dei docenti di cui al comma 41-quater è documentata da un registro annuale, predisposto da ciascuna istituzione scolastica, in conformità al proprio statuto, da consegnare alla competente Direzione regionale scolastica entro il 31 giugno di ciascun anno. La mancata consegna del registro comporta l'irrogazione della sanzione della censura.
  41-sexies. Il trattamento economico dei docenti di ruolo di cui al comma 41-bis è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.
  La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico di base ed è correlata all'impegno e allo svolgimento delle attività didattiche curriculari, nonché alle attività funzionali alla prestazione d'insegnamento. Essa è costituita dalle seguenti voci:
   a) stipendio tabellare, comprensivo dello stipendio base, dell'indennità integrativa speciale e della retribuzione di anzianità;

  La parte di retribuzione variabile è costituita dalla seguente voce:
   a) bonus meritocratico di cui al comma 41-sexties.

  41-octies. Il bonus meritocratico corrisponde a un trattamento retributivo aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di carico e incarico di lavoro, previsti al comma 41-bis, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza. L’ entità del bonus è determinata con apposito decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  41-nonies. In conformità con la disciplina generale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, la determinazione del diritto e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro del personale docente della scuola, di cui ai precedenti commi sono rimessi alla contrattazione collettiva nazionale.
  41-decies. All'articolo 13, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo: “Le dotazioni del fondo speciale di parte corrente dei stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, ai fini del bilanci 2013-2015, sono ridotte dello 0,1 per cento per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”».