Dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. A decorrere dal 2013 le istituzioni scolastiche associate in rete possono costituire l'organico funzionale di rete, eventualmente avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
41-ter. Le istituzioni scolastiche definiscono gli obiettivi prioritari attraverso regolamenti interni stabiliti di comune accordo.
41-quater. Nei limiti dei parametri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, le istituzioni scolastiche associate in rete potranno deliberare annualmente l'organico Funzionale di rete, costituito da:
a) i posti coperti da personale incaricato a tempo indeterminato;
b) i posti da mettere a concorso;
c) i posti disponibili per incarichi a tempo determinato;
d) i posti da assegnare a contratti di prestazione d'opera per particolari insegnamenti o attività:
e) la composizione oraria, anche a tempo parziale, dei posti d'insegnamento;
f) le tipologie e le caratteristiche funzionali dei posti necessari al supporto e all'attuazione dell'offerta formativa e da ricoprire con una delle modalità di cui al presente comma.
41-quinquies. Ai fini della definizione dell'organico funzionale, il numero dei posti stabiliti a livello provinciale costituisce il limite massimo della disponibilità di personale dell'istituzione scolastica. All'interno di tale limite, la composizione dell'organico, la formazione delle cattedre, la dimensione delle classi e le modalità di copertura dei posti sono determinati in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con gli indirizzi generali di gestione delle singole scuole associate in rete.
41-sexsies. L'organico funzionale è soggetto a certificazione di compatibilità finanziaria da parte del Ministero competente. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro trenta giorni dalla deliberazione delle istituzioni scolastiche associate in rete.
41-septies. Ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti.
42-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla definizione degli oneri e dei criteri per la ripartizione delle somme da ripartire tra le istituzioni scolastiche associate in rete.