stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 62.4. in Assemblea riferita al C. 4940-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/04/2012  [ apri ]
62.4.
(inammissibile limitatamente alle parti consequenziali)

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. - 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
«5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse dei fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, della somma corrispondente al valore delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni di proprietà dell'ex Presidente della Libia in Italia; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».