Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente:
sopprimere la lettera i);
dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
«Art. 321. – (Pene per il corruttore). – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni, o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni.»