Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. all'articolo 589, terzo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».