Al comma 1, dopo la leggera c) inserire la seguente:
c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:
«12-bis. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto in cui è modificato il limite di velocità».
Conseguentemente, alla lettera d), sostituire il numero: 12-bis con il seguente: 12-ter.