Sostituire il primo periodo del comma 3 con i seguenti: Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.