Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro».