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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.4. in V Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 02/02/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2010  [ apri ]
6.4. (nuova formulazione)
approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. (Attività del CNSAS). - 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.»;
c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo»;
d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) Tecnico di soccorso speleo subacqueo;
i-ter) Tecnico di disostruzione;
i-quater) Tecnico di centrale operativa».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Il Relatore