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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.10. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2011  [ apri ]
5.10.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore dell'associazionismo sociale.