Al comma 11, sostituire le parole: venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata e delle conoscenze acquisite, possono conseguire il titolo di specialista con le seguenti: cinque anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3.