Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista deve dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di esse non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai giudici di pace.