Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con la partecipazione fino alla fine del comma con le seguenti: attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
3. La costituzione di società di capitali, anche in forma cooperativa, tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
a) alla società possono partecipare esclusivamente soci professionisti abilitati all'esercizio della professione forense, salvo quanto previsto al comma 6;
b) il socio deve dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società;
c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie, anche se aventi soci professionisti o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
d) è fatto divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile;
e) le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:
a) il voto in assemblea può essere capitario o proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta; lo statuto può prevedere gradi di associazione differenziati attribuendo ai medesimi una diversa partecipazione alle votazioni ed alla nomina degli amministratori; nel caso di società cooperative il voto capitario è obbligatorio;
b) vi sia distinzione tra gli utili, da distribuire in misura proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote, ed i compensi, attribuibili secondo l'opera concretamente prestata e l'apporto e il conferimento professionale del socio;
c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni e siano in possesso dei requisiti di legge;
d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai tre quarti del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni convertibili;
e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovi soci deve essere prevista la clausola di gradimento da parte di tutti i soci esistenti; se la società è costituita a tempo indeterminato è sempre ammesso il recesso del socio previo preavviso non inferiore a sei mesi. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
f) solo i soci possono assumere cariche amministrative nella società; è ammessa la nomina di non soci per l'espletamento di funzioni amministrative che richiedano specifiche professionalità;
g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.
5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma 4.
6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia.
7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
8. L'avvocato può essere associato o socio in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12.
13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve essere effettuata di regola dai soci; è ammessa la nomina di altri professionisti per l'esercizio di specifiche funzioni professionali e quando lo richieda l'esigenza di disporre di specifiche professionalità salva la responsabilità di almeno un socio nella trattazione dell'affare; la designazione del socio incaricato della singola prestazione è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificati al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.
14. I redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
15. La società tra avvocati è tenuta al rispetto del codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati può essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo è graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso; è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
16. Alle società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti.
17. La società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.
18. Alle società di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.