stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.7. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
15.7.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri). – 1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).